Danno Biologico
 L’integrità fisica e psichica è un bene costituzionalmente protetto (art.32 Cost.) e quindi in caso di danno dovuto ad errore medico il soggetto leso deve essere risarcito. Ci sono diverse tipologie di danno, qui si parla del danno biologico da inserire nella categoria del danno non patrimoniale. Il danno biologico rappresenta una menomazione, permanente o temporanea, all’integrità psicofisica di una persona. Lo Danno Biologicostesso dà origine al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui lo stesso sia imputabile a colpa o dolo. A ben vedere già da questa prima definizione è possibile dedurre che il danno risarcibile non è solo di natura fisica, ma anche di natura psicologica. In particolare è possibile far ricadere nella sfera del danno biologico anche quelle lesioni che vanno ad influenzare i rapporti interpersonali e la sfera dinamico relazionale del soggetto. In ogni caso il danno biologico per poter dar luogo ad un risarcimento deve essere passibile di valutazione medico legale, deve però essere precisato che la valutazione è indipendente da qualunque giudizio circa la menomazione della capacità reddituale, anche perché quest’ultima dovrebbe essere configurato come danno patrimoniale. Ciò vuol dire che deve essere riconosciuto anche a coloro che non svolgono un’attività lavorativa o produttiva.
Il danno biologico può essere determinato da errore medico, dunque proprio nelle strutture sanitarie che dovrebbero tutelare la salute, si subiscono menomazioni psico fisiche..

Per determinare l’ammontare del danno biologico la Corte di Cassazione con la sentenza 11039 del 12 maggio 2006 ha stabilito che si può ricorrere anche a criteri standard o già determinati e in particolare il giudice può utilizzare le tabelle elaborate da altri uffici giudiziari dislocati sul territorio italiano, quindi il giudice non deve di volta in volta stabilire in base alla menomazione il risarcimento.
Due sono le voci da tenere in considerazione:
– l’invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari alla guarigione. In questo caso però la giurisprudenza ha escluso il diritto al risarcimento del danno biologico nel caso in cui il paziente abbia percepito retribuzioni durante il periodo di invalidità temporanea. A tale principio vi è un’ eccezione: il soggetto danneggiato per fatto di terzi con dolo o colpa può avere un risarcimento del danno biologico ulteriore rispetto alla retribuzione, se dimostra di avere subito un danno eccedente.
– Invalidità permanente, di sicuro è la voce più importante perché prevede una serie di valutazioni molto importanti, infatti oltre alla gravità del danno patito, è necessario valutare anche l’età della persona danneggiata, il lavoro o lo studio a cui il soggetto attendeva e quindi le reali prospettive future danneggiate. Ad esempio se si tratta di un giovane ragazzo che brillava nella danza e a causa del danno biologico permanente deve rinunciare a tale sogno, il giudice non può non tenere in considerazione anche il danno derivante dalla perdita di questa potenzialità, indipendentemente dal fatto che può realizzarsi economicamente anche in altri settori.

Altra importante pronuncia della Corte di Cassazione è la n°8827 del 31 maggio 2003. La stessa precisa che pur non escludendo la possibilità di una valutazione equitativa onnicomprensiva, è possibile anche procedere con la determinazione di un danno morale, cioè il turbamento d’animo, distinto dal danno biologico, fermo restando che il giudice può poi sommare le somme dopo averle distintamente valutate. Anche il danno che subiscono i familiari per la perdita del caro, dà diritto ad un risarcimento, in particolare in questo caso viene preso in considerazione il patema d’animo prodotto nella psiche dei familiari.

Come si vede la trattazione inerente il danno biologico si basa molto sulle varie sentenze di tribunali e della Suprema Corte per questo motivo incardinare nel giusto modo un’azione per il risarcimento può fare la differenza, quindi è bene rivolgersi a professionisti del settore come malasanita.legal per una consulenza ed assistenza legale.
Per provare il danno biologico è necessario produrre certificati medici e perizia medico-legale. Nel caso di danno esistenziale, o morale, l’esempio è sempre quello del ballerino, invece la prova può essere data con testimonianze, presunzioni o massime di comune esperienza e la valutazione avverrà da parte del giudice per via equitativa. Per poter procedere è bene prima chiedere una consulenza a malasanita.legal e quindi raccogliere tutte le prove. Dopo aver quantificato il danno è necessario chiedere il risarcimento al danneggiante e solo nel caso in cui costui non ritenga di dover risarcire un danno, ad esempio perché ritiene di essere esente da colpa o dolo o perché ritiene che non vi sia nesso causale tra il danno e il suo agire, si può tentare un’azione giudiziale.