Malasanità da Parto
La nascita di un figlio è sempre un momento molto atteso e la maggior parte dei genitori aspetta questo evento con una certa ansia, mitigata però dalle tecnologie moderne che permettono oggi di monitorare in modo costante lo sviluppo del feto e quindi sapere in anticipo, e in alcuni casi anche intervenire, se vi sono delle anomalie nella sua formazione. Nonostante questo non sono mancati casi di neonati venuti alla luce con gravi problemi non diagnosticati, nonostante la gestante abbia eseguito tutti i controlli. In questo caso si parla di malasanità da parto per mancata diagnosi di malformazioni fetali.
Questa casistica però non esaurisce la fattispecie riportabile alla malasanità da parto perché in altri casi si sono verificati errori medici durante il parto e questo ha creato problemi sia al feto sia alla partoriente. In tutti questi casi per ottenere tutela da malasanità da parto è bene rivolgersi a specialisti per la consulenza e l’assistenza legale come malasanita.legal .

Malasanità da PartoSi verifica malasanità da parto per errata o mancata diagnosi in tutti quei casi in cui il ginecologo, pur eseguendo degli esami al feto, ad esempio una morfologica, commette un errore nell’interpretazione degli stessi e non individua la malformazione, oppure nel caso in cui non prescrive esami di routine o esami che, in base a ciò che emerge dalla condizioni della gestante o del feto, sarebbero stati necessari. Sono malformazioni che portano al diritto al risarcimento del danno tutte quelle che se conosciute dalla gestante nei tempi opportuni avrebbero portato la stessa ad abortire. In questo caso però il limite è soggettivo e non si può stilare un elenco delle malformazioni che portano al nascere del diritto al risarcimento, quindi deve essere valutato caso per caso dal giudice.
Per quanto riguarda la malasanità da parto con errore medico durante il parto, i casi più frequenti riguardano il ritardo nell’esecuzione di un cesareo, ma anche manovre inopportune durante il parto, ad esempio con rottura della clavicola del neonato, ipossia (mancata ossigenazione) del feto, errate manovre di rianimazione, danni dovuti all’uso di forcipe o ventosa. Non sono mancati casi di risarcimento in caso di perdita del feto, aborto spontaneo, in seguito a villocentesi e amniocentesi, ciò anche se la pericolosità di tali esami è notoria.
Il risarcimento per malasanità da parto è dovuto non solo nel caso in cui l’errore abbia riguardato direttamente il feto, ma anche nel caso in cui lo stesso abbia riguardato la madre. Sono da ricomprendere nella casistica i danni dovuti ad un’errata terapia per la fertilità, mancata diagnosi di un tumore ai genitali della madre, prescrizioni di terapie senza i dovuti controlli errori che portano all’asportazione dell’utero e quindi perdita di possibilità di nuove gravidanze.

Si può parlare di risarcimento danno per malasanità da parto quando vi è la presenza di colpa o dolo. A ciò deve essere aggiunta la valutazione del danno in base alla gravità del problema causato. È bene sottolineare che se il fatto è stato commesso con dolo o colpa grave, oltre a far nascere il diritto al risarcimento del danno, porta anche ad un reato penale ex art. 589 e 590 del codice penale.
Nella maggior parte dei casi per il medico si tratta di responsabilità contrattuale, ma non può essere ignorata la sentenza del tribunale di Milano che, interpretando la legge Balduzzi del 2012, stabilisce che se il paziente si è rivolto ad una struttura è in capo a questa che vi è responsabilità contrattuale, con prescrizione in 10 anni e onere di provare l’assenza della colpa o del dolo ricadente sulla struttura. Il medico, o l’equipe, che, invece, ha materialmente commesso il fatto in questo caso risponde di errore extracontrattuale con prescrizione in 5 anni ed onere di provare l’errore e la colpa/dolo ricadente sulla parte ricorrente.

Una lettura approfondita della giurisprudenza porta a rilevare che solitamente il risarcimento del danno per malasanità da parto è molto elevato in quanto si compone di diverse voci. In primo luogo vi è il danno patrimoniale dovuto a perdite economiche, anche eventuali spese successive alla nascita e dovute alla cura del nato. L’entità è elevata perché per alcune menomazioni può essere necessario seguire un percorso diluito nel tempo. In secondo luogo vi è il danno biologico che consiste nell’invalidità permanente o temporanea, sia del nato, sia della partoriente/gestante. Si tratta delle menomazioni fisiche causate dalla malasanità da parto. Questa voce non deve essere confusa con il mancato guadagno in quanto spetta anche a chi non ha un’occupazione e quindi anche al nato che subisce una menomazione fisica temporanea o permanente. Resta quindi il danno morale dovuto a trauma, sia per la perdita (eventuale) del neonato o della madre, sia per la situazione di sconforto dovuta all’errata diagnosi o perdita del nascituro.
Il risarcimento è elevato anche perché la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento da malasanità da parto a numerosi soggetti dell’ambito familiare. Oltre ai genitori, infatti, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche ai nonni, ai fratelli e al nato .