Responsabilità Medica
 Sempre più spesso si sente parlare di errore medico e responsabilità medica, vediamo quali sono le possibilità per il paziente, o per i parenti del paziente, che volessero avere un accertamento su eventuali Responsabilità Medicaresponsabilità per i danni, lesioni o morte, e le conseguenze.
La prima cosa da dire è che sono possibili due azioni: l’azione civile e l’azione penale e nel caso in cui si decida di iniziare con l’azione penale è possibile comunque costituirsi in giudizio come parte civile per ottenere in tale sede il risarcimento del danno per responsabilità medica.
Molto importante per la materia è stata la legge Balduzzi (L.189 del 2012) che ha provato a fare chiarezza in materia, visto che la giurisprudenza nel tempo aveva dato segnali divergenti. La normativa prevede che non vi è rilevanza penale nel caso in cui la condotta del medico implichi una colpa lieve. La condotta in oggetto si ha nel caso in cui il medico segua linee guida e pratiche mediche virtuose e accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.

La normativa in oggetto si pone in linea con l’articolo 2236 del codice civile il quale dispone che il professionista non risponde dei danni se non nel caso di colpa grave o dolo. Deve però ritenersi che la normativa in oggetto non copra i casi di imperizia e negligenza del medico.
Deve essere sottolineato che in riferimento alla condotta del medico non sempre basta che lo stesso abbia seguito le linee guida per essere esente da responsabilità medica perché la stessa deve essere valutata caso per caso e in giurisprudenza vi sono 4 gruppi di sentenze in proposito:
1) Condanne per medici che seguono le linee guida e sono condannati perché il caso avrebbe evidentemente richiesto di discostarsene in quanto erano possibili soluzioni mediche alternative che se attuate avrebbero evitato il danno;
2) medici esentati da responsabilità medica sebbene non abbiano seguito le linee guida, fornendo la motivazione scientifica per la quale non si è ritenuto di intervenire in tal modo;
3) medici condannati per essersi discostati dalle linee guida senza una vera e propria motivazione con basi scientifiche;
4) medici assolti perché hanno seguito le linee guida.
Questa molteplicità di orientamento costituisce un motivo per il quale nel caso di sospetto di errore medico è bene chiedere una consulenza e assistenza legale a malasanita.legal.

È molto importante anche chiarire la natura della responsabilità medica su cui ha inciso la legge Balduzzi riducendo in alcuni casi i tempi di prescrizione per esercitare l’azione per responsabilità medica.A questo punto occorre fare delle distinzioni.
Il tribunale di Milano, nella sentenza pronunciata il 17 luglio 2014, ha precisato che se il paziente, o i parenti, agiscono verso la struttura sanitaria, può ritenersi che la stessa sia inquadrabile come responsabilità contrattuale e l’azione di responsabilità medica si prescrive in 10 anni. Chi agisce deve provare l’inadempimento dell’obbligazione, o il non corretto adempimento, resta invece responsabilità della struttura provare che il danno non è conseguito da tale inadempimento.
Per quanto riguarda invece il rapporto con il medico, devono distinguersi due ipotesi. La prima è quella in cui il paziente abbia contattato direttamente il professionista, anche in questo caso la responsabilità è contrattuale, la prescrizione è in 10 anni, il paziente, o chi agisce al suo posto, deve anche provare l’inesatto adempimento dell’obbligazione. Resta da sottolineare che provare la responsabilità medica in tale sede non è facile perché si ritiene che l’obbligo del professionista non sia sempre di risultato, in quanto la gravità di alcune patologie e il rischio insito in alcuni interventi, esclude tale possibilità.
Nel caso in cui invece il paziente non ha avuto alcun rapporto precedente con il medico, che di conseguenza è stato incaricato dalla struttura ospedaliera, la responsabilità, in base alla legge Balduzzi, si configura come extracontrattuale, non c’è responsabilità penale per colpa lieve, ma resta il diritto al risarcimento del danno, anche se la prescrizione si consuma in 5 anni. In caso di responsabilità extracontrattuale inoltre l’onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno spetta a chi agisce in giudizio. Appare quindi evidente che è più opportuno agire contro la struttura.

La responsabilità può essere fatta valere, in sede civile, sia nei confronti del medico, sia nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale il medico operava al momento del fatto. Ciò vuol dire che incardinando un processo civile si potrà citare sia il medico, sia la struttura. Nel caso di condanna al risarcimento danni, i due soggetti saranno responsabili in solido e quindi sarà più facile ottenere il risarcimento, senza il rischio di dover incardinare un processo esecutivo. La struttura dopo aver risarcito il paziente o i suoi eredi, anche attraverso polizza assicurativa, potrà esercitare l’azione di regresso verso il medico, ma questa non toccherà e non potrà cambiare la posizione stabilita dalla sentenza di condanna. Diverso però il caso in cui si decida di agire in sede penale costituendosi parte civile perché la responsabilità penale è personale e quindi solo il medico sarà eventualmente imputato nel processo.