Diritti Del Malato
 La salute è un bene costituzionalmente protetto e a dirlo è la Carta Costituzionale all’articolo 32. Ciò vuol dire che si ha diritto a ricevere cure adeguate al proprio stato, ma vuol dire anche che nel caso in cui Diritti Del Malatola salute sia danneggiata per fatto di terzo, con dolo o colpa, la persona ha diritto a ricevere tutela in quanto c’è stata lesione dei Diritti del Malato, ciò anche se il danno derivi da errore medico e quindi sia prodotto proprio nei luoghi deputati alla tutela della salute. Purtroppo di casi di malasanità sono sempre più frequenti, si tratta spesso di errori di valutazione, errori dovuti a superficialità o ancora più gravi errori commessi in sala operatoria. Di volta in volta vengono aperte indagini sia da parte della magistratura, con sequestro di cartelle cliniche e perizie medico legali, sia indagini interne, ma in tutto questo il paziente o i suoi parenti per ottenere il rispetto dei Diritti del Malato devono intervenire con un’azione civile o costituendosi parte civile nel processo penale in modo da ottenere tutela e se agiscono in modo tempestivo possono anche partecipare, con periti nominati da loro, alla fase dell’accertamento e alle indagini non ripetibili, come ad esempio autopsia. Per non commettere errori nelle procedure fin dall’inizio, quando si sospetta di essere stati vittime di un errore medico lesivo dei Diritti del Malato è bene rivolgersi per una consulenza e assistenza legale a malasanita.legal

È bene precisare che la tutela del diritto alla salute prevede una gamma più ampia rispetto a quella che comunemente si crede, infatti può essere azionata tutte le volte in cui vi è lesione di un diritto sancito dall’ordinamento. Ad esempio, l’articolo 3 comma 12 del decreto legislativo 124 del 1998 prevede che le regioni pur avendo la possibilità di programmare automaticamente il piano per l’erogazione delle prestazioni, devono comunque assicurare la somministrazione delle stesse aumentando i tempi di utilizzo delle apparecchiature mediche e delle strutture, incrementando così la capacità di offerta all’utente. Questa norma si dovrebbe tradurre in una riduzione dei tempi di attesa per avere le prestazioni specialistiche in modo da fare una prevenzione realmente tale. In base al comma 10 dello stesso articolo spetta ai direttori sanitari delle ASL determinare il lasso di tempo massimo che deve intercorrere tra la prenotazione e l’erogazione della prestazione. In base al comma 12, nel caso in cui tale termine non sia rispettato devono essere adottate delle misure nei confronti del direttore generale della ASL o dell’azienda ospedaliera che non ha reiteratamente rispettato i termini. Lo stesso comma, per una tutela piena dei Diritti del Malato, prescrive che al direttore debbano essere imputati anche i maggiori costi che ha sostenuto il paziente per ottenere la prestazione in regime di attività libero professionale.
Per il paziente invece è previsto che nel caso in cui abbia dovuto effettuare la prestazione in regime privato a causa dei lunghi tempi di attesa, potrà chiederne il rimborso al servizio sanitario pubblico.
Ciò vuol dire che è possibile far valere i Diritti del Malato anche nel caso in cui il danno sia dovuto ad una ritardata diagnosi a causa dei lunghi tempi di attesa.
Questo è solo uno degli esempi di tutela dei diritti del Malato, ma proprio perché la gamma è ampia e molto dettagliata è necessario rivolgersi per una consulenza e per assistenza legale a professionisti come malasanita.legal.

Come agire per la tutela dei Diritti del Malato nel caso in cui dall’errore medico sia derivato una menomazione o addirittura la morte del paziente? In questo caso la prima cosa da fare è cercare delle prove del danno attraverso perizie o certificati medici. A questo punto con l’ausilio di una consulenza legale di malasanita.legal si deve quantificare il danno patito tenendo in considerazione non solo il danno patrimoniale, dovuto ad esempio al mancato guadagno, ma anche al danno non patrimoniale e in particolare il danno biologico, inteso come invalidità permanente o temporanea, e il danno morale inteso come patema d’animo, turbamento che deriva dal danno patito dal paziente o dai suoi familiari.
A questo punto si procede con la richiesta del risarcimento del danno e nel caso in cui non si addivenga ad accordo con la struttura sanitaria o con il professionista, si potrà agire in via legale.
Deve essere ricordato che se si fa valere la responsabilità contrattuale chiedendo il risarcimento alla struttura ospedaliera o al medico a cui ci si è rivolti, la prescrizione è in 10 anni. Mentre se il contatto è con la struttura ospedaliera e si chiede il risarcimento al professionista che ha eseguito la prestazione presso la struttura, ad esempio l’anestesista contattato dalla clinica a cui però non ci si era rivolti direttamente, la responsabilità è considerata extracontrattuale e la prescrizione è in 5 anni. Questi effetti sono dovuti alla Legge Balduzzi che ha disciplinato la materia escludendo anche la responsabilità penale nel caso in cui l’errore medico sia dovuto a colpa lieve. In questo caso comunque vi è la tutela in sede civile dei Diritti del Malato e quindi è bene agire per il risarcimento del danno.