Colpa Medica
Nel caso in cui in seguito a ricovero in ospedale o cure mediche il paziente avverta un peggioramento delle condizioni di salute, può trattarsi di errore con colpa medica. In questo caso è bene rivolgersi a professionisti come malasanita.legal per una consulenza e per assistenza legale.
È necessario rivolgersi a professionisti perché la colpa medica può essere diversamente graduata e da ciò derivano conseguenze e possibilità di adottare diverse procedure. Si può ipotizzare colpa medica nel caso in cui a seguito di una terapia vi sia un peggioramento della condizione di salute, ma anche in caso di diagnosi sbagliata o in ritardo, errori durante un intervento chirurgico o commessi in seguito allo stesso.
Si può procedere nel caso in cui vi sia colpa o dolo, ma se solo può essere configurata la colpa grave o il dolo si può procedere anche in sede penale per il reato di lesione colposa, ex art. 590 del codice penale, oppure per omicidio colposo, ex art. 589 del codice penale se dall’errore sia conseguita la morte del paziente.

Colpa MedicaNell’ultimo caso hanno la possibilità di agire per il risarcimento del danno anche i parenti.
Nel caso di azione penale il paziente o i suoi parenti possono decidere sia di costituirsi come parte civile, sia di intraprendere un’autonoma azione civile.
La legge Balduzzi del 2012 ha precisato che nel caso in cui il professionista segua le linee guida stabilite per una patologia oppure segua buone pratiche comunemente accettate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, non si può ipotizzare colpa medica grave.

Cosa fare quando si ritiene di essere vittime di colpa medica?
La prima cosa da fare è chiedere un certificato medico che attesti il danno. Può trattarsi sia di danno permanente sia di danno temporaneo. Occorre quindi quantificare il danno tenendo in considerazione sia il danno patrimoniale, derivante ad esempio dalle spese sanitarie, spese per viaggi, ma anche mancato guadagno, sia il danno non patrimoniale, questo si divide in danno biologico e danno morale. Il danno biologico, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, può essere quantificato anche tenendo in considerazione le tabelle redatte da uffici giudiziari di altri ambiti territoriali. Nel caso in cui il paziente abbia comunque percepito una retribuzione nel periodo di invalidità, non si possono chiedere le somme relative al mancato guadagno, tranne nel caso in cui lo stesso dimostri di avere avuto perdite ulteriori derivanti dall’invalidità conseguita. Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere chiesto non solo dal paziente, ma in caso di morte di costui anche dagli eredi che hanno subito un evidente trauma nella perdita del caro, inoltre possono essere considerate tra i danni patrimoniali anche le spese funerarie sostenute.

A chi chiedere il risarcimento? Questo è un altro punto importante e a volte controverso in giurisprudenza, ecco perché è bene affidarsi a professionisti in grado con una consulenza di chiarire i dubbi e dare i migliori consigli. Nel caso in cui ci si è rivolti ad un professionista privato, è nei confronti di costui che si deve agire, la responsabilità per colpa medica si inquadra nell’ambito del rapporto contrattuale e di conseguenza il termine di prescrizione è di 10 anni. Importante per la responsabilità contrattuale anche il regime delle prove in quanto spetta al paziente o ai suoi eredi dimostrare il danno e il rapporto contrattuale, mentre spetta al medico dimostrare che il danno non è dovuto a colpa medica.
Nel caso in cui invece ci si sia rivolti al professionista presso una struttura ospedaliera si può chiedere il risarcimento ad entrambi e se la struttura è pubblica deve essere informata anche la ASL competente per territorio. La responsabilità tra tali soggetti è in solido e se è la struttura a risarcire poi potrà rivalersi nei confronti del medico. Per agire è bene prima chiedere il risarcimento e solo nel caso in cui lo stesso sia negato o sia accertato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, si potrà agire in giudizio. In questo caso però è previsto prima il tentativo di conciliazione davanti ad organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia e solo in seguito si procede con un’azione giudiziaria ordinaria per colpa medica.